"INTERVENTI ORGANIZZATIVI A
"SOSTEGNO DELLE DONAZIONI D’ORGANO"
REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE LUGLIO 1998
ASS. TRAPIANTATI ORGANI (
SEDE REGIONALE MASSAFRA- TA )TITOLO 1
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
TITOLO II
ART .5
ART. 6
le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengano aggiornati ogni sei mesi.
ART.7
ART. 8
ART. 9
ART. 10
TITOLO III
ART. 11
Agli oneri rinvenienti, dalla presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.
BARI 13/luglio 1998
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una grande famiglia si metterà a tua disposizione!