"INTERVENTI ORGANIZZATIVI A

"SOSTEGNO DELLE DONAZIONI D’ORGANO"

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE LUGLIO 1998

ASS. TRAPIANTATI ORGANI ( SEDE REGIONALE MASSAFRA- TA )

TITOLO 1

ART. 1

  1. In ogni azienda Unità sanitaria locale e in ogni Azienda ospedaliera della regione Puglia il Direttore generale, su proposta del Coordinatore del Centro di regionale di riferimento per i trapianti di organi, nomina un Coordinatore locale dell’attività di prelievo e di trapianto di organo e tessuti, individuato tra i medici in servizio presso le rianimazioni o le direzioni sanitarie o tra i medici che anche ad altro titolo si occupano della materia.

ART. 2

  1. Il Coordinatore locale opera in stretto collegamento con il Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo al fine di ottimizzare le possibilità di donazione degli organi.
  2. In particolare, il Coordinatore locale provvede a:
  3. Effettuare il monitoraggio continuo della attività assistenziale di rianimazione svolta negli ospedali dell’Azienda, segnalando la presenza dei potenziali donatori al Centro regionale di riferimento;
  4. Favorire il miglioramento dell’organizzazione locale dell’attività di prelievo, sensibilizzando in tal senso tutto il personale sanitario;
  5. Coordinare, in collaborazione con la direzione sanitaria dell’azienda e dell’Ospedale, le differenti fasi operative delle attività di prelievo;
  6. Compilare, d’intesa con la Direzione sanitaria e dell’Ospedale, il registro locale dei celebrolesi deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause che abbiano eventualmente impedito l’effettuazione dei prelievi. Tale registro va inviato ogni tre mesi al Centro regionale di riferimento e il riepilogo annuale va trasmesso al Centro stesso entro il 15/gennaio di ogni anno.
  7. Fornire al Centro di riferimento regionale, in collaborazione con le Divisioni di nefrologia e dialisi operanti nell’Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera, i dati utili alla compilazione del registro regionale dei trapiantati renali ;
  8. tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;
  9. promuovere e gestire tutte le iniziative volte a migliorare i relativi atti burocratici;
  10. organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti.

ART. 3

  1. Annualmente il Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera definisce il programma di sviluppo di prelievo d’organi e di tessuti.
  2. L’attività del Coordinatore locale deve essere ricompensata, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione, tra quelle di cui agli art. 56e 57 del CCNL della dirigenza medica e medico-veterinaria, quale funzione di carattere operativo professionale di notevole rilevanza aziendale e che comporta rilevanti competenze specialistico-funzionali.
  3. Il direttore generale dell’azienda Unità sanitaria locale e ospedaliera può coinvolgere, per lo svolgimento dell’attività di prelievo e di trapianti, altre unità di personale le cui funzioni devono essere ricompensate;

  1. per i dirigenti del ruolo sanitario, ai fini della retribuzione di posizione, tra quelle previste dall’art. 55 del CCNL per le dirigenze del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale;
  2. per il personale del comparto, tra quelle per le quali spettano i compensi accessori nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 47 del CCNL dei dirigenti della sanità pubblica.

ART. 4

  1. Il Coordinatore locale è coadivato da uno psicologo e da eventuale altro personale, individuati dalla Direzione sanitaria dell’Azienda.

TITOLO II

ART .5

  1. I responsabili dei Servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali della regione Puglia, qualora sia ricoverato un paziente cui si riconosca la condizione di potenziale donatore – ricorrendo, se necessario anche alla consulenza di anestesisti rianimatori o neurologi appartenenti ad altri ospedali , ne danno immediata comunicazione al proprio Direttore sanitario e al Coordinatore locale dell’attività di prelievo e trapianto di organo e tessuti; questi ultimi inoltrano prontamente la segnalazione al Centro regionale di riferimento per i trapianti di organi e curano, tramite i servizi mobili di pronto intervento, il trasferimento dei campioni biologici del potenziale donatore dall’ospedale allo stesso centro regionale di riferimento.

 

ART. 6

  1. Presso il Centro regionale di riferimento per i trapianti di organo sono istituiti i seguenti elenchi di operatori, dipendenti di ruolo ospedalieri o universitari, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 5, della legge 29/dicembre 1993, n. 578, disponibili a partecipare ai Collegi medico legali per l’accertamento di morte negli ospedali che ne facciano richiesta:

  1. Elenco dei medici legali e degli anatomo-patologi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
  2. Elenco dei medici di direzione sanitaria;
  3. Elenco degli anestesisti rianimatori appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
  4. Elenco dei neurofisiopatologi, dei neurologi e dei neurochirurghi appartenente ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
  5. Elenco dei tecnici addetti ai servizi di elettroencefalografia e degli infermieri professionali che abbiano svolto attività nei servizi di elettroencefalografia per almeno tre anni.

  1. I direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo

le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengano aggiornati ogni sei mesi.

ART.7

  1. Le Aziende Unità locali, sanitarie locali e le Aziende ospedaliere tenute ad effettuare prelievo di organi, che non siano nella condizione di attivare il Collegio medico legale, per l’accertamento di morte a causa della indisponibilità (anche temporanea) di una o più figure professionali necessarie a comporlo, stipulando tra loro convenzioni atte a garantire la costituzione di Colleghi medico legali itineranti per territori provinciali o sub-provinciali. Nelle convenzioni vanno altresì previste le modalità di trasporto, tramite l’utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento, delle apparecchiature necessarie a monitorare i parametri strumentali di morte.
  2. I direttori sanitari degli ospedali che sono tenuti ad effettuare attività di prelievo di organi, in caso verifichino comunque l’impossibilità di convocare il Collegio medico per l’accertamento di morte di un potenziale donatore, richiedono l’intervento del Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo, che attiva le iniziative del caso utilizzando gli elenchi di operatori di cui dell’art. 6.
  3. Il centro regionale di riferimento, definisce le modalità organizzative e operative, cui i Colleghi medico legali itineranti, devono attenersi.

ART. 8

  1. Il Coordinatore del Collegio medico, per l’accertamento di morte, è assicurato dal medico anestesista rianimatore che ne fa le parte.

ART. 9

  1. Il Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo individua l’equipe di prelievo per i differenti organi e per i tessuti e coordina, insieme al Direttore sanitario dell’ospedale sede del prelievo, le modalità e i tempi per il trasporto delle equipes chirurgiche e degli organi e tessuti prelevati.

ART. 10

  1. I Direttori Generali, delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, dispongono tempestivamente tutte le opportune iniziative oltre ad assistere la disponibilità dei cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati ( medici di base o di guardia medica) per l’effettuazione dell’accertamento di morte che consenta il prelievo delle cornee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.
  2. In ogni Azienda unità sanitaria locale viene attivata una linea telefonica con ascolto nelle ventiquattro ore giornaliere, per accogliere le richieste di prelievo di cornee a domicilio. Di tale iniziativa va data costante e capillare informazione alla popolazione locale.
  3. La richiesta di prelievo domiciliare di cornee, va tempestivamente, inoltrata al Coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente le funzioni, acchè siano immediatamente attivate, le procedure per l’accertamento di morte e di prelievo di cornee.

 

TITOLO III

ART. 11

Agli oneri rinvenienti, dalla presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.

BARI 13/luglio 1998

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